Trust ed atto di dotazione: esente da imposizione.

In materia di Imposta di cui al D.L. n. 262 del 2006, il trasferimento dei beni al trustee avviene in via strumentale e temporanea e non determina effetti traslativi in favore del trustee, nel significato rilevante ai fini dell’imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest’ultimo, che è tenuto solo amministrarli e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/01/2024, n. 2334