In materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, fig1io, fratello), l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite. Cass. n. 25541 del 30.08.2022.