Abstract
The special rights of the shareholder of a Limited Liability Company (S.r.l.) are one of the indices that highlight the structural differences of this type of company, compared to Joint Stock Companies.
The opportunities that can be achieved are many, and take into account the greater importance of the persons of the partners given in the S.r.l., compared to the S.p.A.
With the following brief notes, an attempt will be made to illustrate the nature of these rights and their characteristics, without omitting certain distinctions, which may give rise to doubts or confusion in the operator.
Les droits spéciaux de l’actionnaire d’une société à responsabilité limitée (S.r.l.) sont l’un des indices qui mettent en évidence les différences structurelles de ce type de société, par rapport à la société par actions.
Les opportunités qui peuvent être réalisées sont multiples, et tiennent compte de la plus grande importance des personnes des partenaires donnés dans la S.r.l., par rapport à la S.p.A..
Par les brèves notes suivantes, on tentera d’illustrer la nature de ces droits et leurs caractéristiques, sans omettre certaines distinctions, qui peuvent susciter des doutes ou des confusions chez l’opérateur.
I diritti particolari del socio di Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) sono uno degli indici che evidenziano le differenze strutturali di questo tipo societario, rispetto alla Società per Azioni.
Le opportunità che si possono raggiungere sono molteplici e tengono conto della maggiore rilevanza delle persone dei soci data nelle S.r.l., rispetto alla S.p.A.
Con le seguenti brevi note si cercherà di illustrare la natura di tali diritti, le loro caratteristiche, senza tralasciare alcune distinzioni che possono ingenerare dubbi o confusione nell’operatore.
I diritti particolari del socio.
I diritti spettanti a ciascun socio di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) sono, in linea generale, proporzionali alle quote di capitale sottoscritte (tenendo presente tuttavia che è possibile che le quote di partecipazione siano determinate in misura non proporzionale ai conferimenti, purché venga rispettato il principio di effettività del capitale sociale ).
Il principio di parità di trattamento dei soci di S.r.l. non deve quindi essere inteso in senso assoluto, essendo possibile una convenzione differente.
L’art. 2468 com. 3 cod. civ. indica testualmente: Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Il contenuto di tali diritti può essere differente, con poche limitazioni (quale ad esempio quella del patto leonino).
La norma indica in modo esplicito come i diritti particolari attengano alla persona del socio , ragion per cui: solo questi può esserne titolare (deve quindi permanere la sua qualità all’interno della compagine societaria). Ciò significa che il titolare del particolare diritto dovrà essere identificato nominativamente ovvero potranno essere individuati soci per categorie omogenee (es. i titolari di una determinata percentuale di partecipazione societaria).
Inoltre, è bene precisare, che i diritti particolari del socio dovranno essere specificamente indicati in statuto, pena la loro non esistenza, in quanto non identificati.
Si tenga presente che per le S.r.l. di tipo PMI, è possibile – a differenza delle società prive di questa caratteristica – creare categorie di quote, che potranno dare diritti differenti, in tal caso legati non alla persona del socio, ma alla partecipazione.
Il trasferimento delle quote del socio titolare di diritti particolari.
Il legislatore nulla specifica in merito al trasferimento della partecipazione sociale, nel caso in cui al socio siano attribuiti particolari diritti.
Sembra prevalere l’impostazione secondo cui: l’attribuzione ad un singolo socio di particolari diritti, non incontri limiti alla trasferibilità della quota sia inter vivos, sia mortis causa (salvo siano presenti altri limiti statutari).
E’ certo che: qualora il socio titolare alieni interamente la sua partecipazione, perderà i relativi diritti particolari, con conseguente espansione dei diritti degli altri soci.
Diversa è l’ipotesi in cui venga effettuata un’alienazione parziale. In tal caso, salvo pattuizione contraria, i diritti permangono in capo al socio venditore (controverso è se i diritti spettino pienamente, o in ragione della quota ancora posseduta, sembra prevalere la prima teoria).
Quanto invece al trasferimento dei particolari diritti agli aventi causa, si reputa che ciò sia ammissibile qualora sia esplicitamente previsto in Statuto e venga manifestata la volontà del socio alienante .
Sul punto, è bene tenere presente che la modifica del nominativo del socio titolare del diritto, necessiterà – oltre la pubblicità relativa al trasferimento – la modifica dello Statuto, a meno che sia stata prevista la possibilità per l’organo amministrativo di provvedere automaticamente alla modifica .
Nunzio A.A.M. Distefano
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