Tribunale di Milano sentenza n. 1054/2020
È ammissibile l’accertamento giudiziale della paternità di un’opera d’arte contemporanea, in seno ad un giudizio che veda come legittimato passivo l’ente certificatore privato che abbia rifiutato il rilascio del certificato di autenticità e minacci iniziative volte a comprimere la libera circolazione della stessa, poiché la riferibilità dell’opera medesima ad un dato artista è carattere intrinseco del diritto di proprietà che su di essa insiste, condizionandone la facoltà di disposizione e riflettendosi sull’interesse alla certezza delle situazioni giuridiche soggettive. Non è, viceversa, ammissibile la condanna dell’ente certificatore privato al rilascio coatto del certificato di autenticità di un’opera d’arte contemporanea, essendo, la relativa valutazione, espressione della libera ed incoercibile manifestazione del pensiero.