Tribunale di Roma ord. caut. 10.02.2022 (Conf. Tribunale di Milano 10.02.2021).
L’accettazione delle condizioni generali di contratto da parte del defunto al momento dell’acquisto del dispositivo (nella specie, un telefono cellullare) non è idoneo a precludere l’accesso a dati personali in esso contenuti, non soddisfacendo la mera adesione alle condizioni generali di contratto i requisiti sostanziali e formali espressi dall’art. 2 del D.Lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 UE. Ciò, anche in considerazione delle pratiche negoziali dei fornitori di servizi – nelle quali si radicano le condizioni generali di contratto con gli utenti – non valorizzanti l’autonomia delle scelte dei destinatari. (Ciò posto, nel caso di specie, è stato ingiunto alla società conveuta, il recupero dei dati dell’account di un coniuge defunto, con l’ordine alla stessa di società di prestare assistenza alla ricorrente per il recupero dei dati dell’account, anche mediante consegna delle credenziali di accesso, sulla base dell’art. 2 del D.Lgs. n. 101/2018).