Divisione ereditaria e abusi edilizi.

La Corte Territoriale di Catania ha accolto nostro atto di appello avverso una sentenza di divisione del Tribunale di Catania, giudicando il progetto avallato dal Giudice di primo grado invalido e non conforme al dato normativo.

Estratto Sentenza n. 1592/2021 Corte di Appello di Catania depositata il 12.07.2021.

Con l’ottavo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza di scioglimento della comunione per l’attribuzione di una quota dell’asse del padre ai legatari nonché per la divisione effettuata nonostante l’abusivismo di alcuni immobili; contesta, poi, anche il valore attribuito ai beni.

Il primo giudice ha seguito l’orientamento interpretativo che, nel coordinare tra loro della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, reputava nullo lo scioglimento della comunione solo se questa avesse ad oggetto edifici abusivi la cui costruzione fosse iniziata dopo il 17 marzo 1985 (Cass. 13 luglio 2005, n. 14764).

E, quindi, nella specie trattandosi nella specie di un fabbricato costruito in epoca anteriore alla data di discrimine, il primo giudice afferma che l’eventuale non conformità degli immobili non costituisce impedimento alla divisione giudiziale della comunione.
Tuttavia, questo orientamento interpretativo è stato superato dalla giurisprudenza delle sezioni unite, le quali hanno negato la sussistenza di valide ragioni per differenziare il trattamento normativo in base al tempo di edificazione dell’immobile abusivo, e quindi per escludere la nullità dello scioglimento della comunione relativa ad edificio irregolare sol perché questo sia stato costruito anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 (Cass. s.u. n. 25021/2019).
Infatti, secondo le sezioni unite “gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” (Cass. n. 25021/2019; cfr. in questo senso più recentemente Cass. n. 2675/2020).
Indi, questo motivo di impugnazione necessita di un’ulteriore fase istruttoria per cui la causa deve essere rimessa in istruttoria.